pagamento e riscossione di somme di modesto ammontare


 

art. 25, c. 1, L. 27.12.2002, n. 289

 

La norma prevede l’emanazione di decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, con i quali disciplinare il pagamento e la riscossione di crediti (di qualsiasi natura, anche tributaria) di modesto ammontare da parte di tutte le amministrazioni pubbliche (compresi gli enti pubblici economici), con esclusione soltanto dei corrispettivi dei servizi (tasse), resi dalle pubbliche amministrazioni a pagamento.

 

L’art. 25, c. 2, dispone che gli importi sono, in ogni caso, arrotondati all’unita’ di euro.

 

La disposizione deve ritenersi collegata a quella contenuta nel primo comma, con la conseguenza che l’arrotondamento in oggetto non opera fino all’emanazione dei decreti ministeriali.

 

Lo stesso arrotondamento e’ disposto “in ogni caso”, e deve ritenersi che valga, quindi, anche per le tasse ipotecarie e catastali, e per l’imposta di bollo.

 

Sempre l’art. 25, c. 2, dispone che l’importo minimo dei crediti suddetti non può, in sede di prima applicazione degli emanandi decreti, essere inferiore a 12 euro.